Dallo Statuto in vigore dopo il Sinodo Diocesano:
Art. 1 – Natura
Il Consiglio pastorale parrocchiale o di unità pastorale, la cui natura è puramente consultiva, è l’organismo di partecipazione responsabile dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia o dell’unità pastorale (can. 536).
Art. 2 – Finalità
Spetta al Consiglio:
a) svolgere insieme al parroco, in un clima di fede e di carità, e secondo la dinamica del discernimento comunitario, una riflessione continua e approfondita sulla situazione del territorio e sull’andamento della vita pastorale, cercando di individuare gli impegni prioritari con i relativi metodi e strumenti di attuazione;
b) elaborare, in sintonia con le linee pastorali tracciate dal vescovo diocesano, un concreto programma annuale di evangelizzazione e catechesi, formazione liturgica, servizio della carità, animazione cristiana della società;
c) coordinare gli animatori e gli operatori delle attività ecclesiali, curandone la formazione, che costituisce la prima attività pastorale, la più importante;
d) promuovere lo sviluppo della “pastorale integrata”, favorendo rapporti di solidarietà e collaborazione con le altre parrocchie dell’unità pastorale e della zona e, segnatamente, con l’intera comunità diocesana;
e) suggerire orientamenti concreti, praticabili e lungimiranti sulla conduzione economica della parrocchia o dell’unità pastorale.
Art. 3 – Composizione
Compongono il Consiglio pastorale parrocchiale:
a) il parroco, il quale lo istituisce e ne è il presidente, e altri presbiteri e diaconi che operano stabilmente nell’ambito della parrocchia;
c) un incaricato di ognuno dei principali settori pastorali (catechesi, animazione liturgica, servizio della carità, pastorale familiare e giovanile, pastorale sociale e culturale);
d) un membro del CPAE;
e) un rappresentante di ogni aggregazione stabile di fedeli (associazione, movimento, gruppo ecclesiale) operante nella parrocchia;
f) da un minimo di cinque ad un massimo di dieci fedeli, eletti su una lista sufficientemente ampia di candidati preparata dal parroco, tenendo conto dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 4 e, per quanto possibile, anche della rappresentatività territoriale e sociale (sesso, età, professione);
g) da uno a tre membri nominati liberamente dal parroco, con l’avvertenza di non superare il numero complessivo di quindici unità.
Art. 4 – Requisiti per la nomina
1 – I fedeli chiamati a far parte del Consiglio:
a) abbiano ricevuto la cresima e siano maggiorenni;
b) si distinguano per testimonianza di fede, senso della Chiesa, onestà e saggezza;
c) rappresentino in modo significativo la vita della comunità parrocchiale per la loro esperienza cristiana o per il loro servizio pastorale;
d) siano in grado di interpretare adeguatamente le esigenze spirituali del popolo di Dio.
2 – L’assunzione dell’incarico è subordinata alla conferma dell’Ordinario Diocesano.
Se senti la spinta dello Spirito a rendere questo servizio, puoi parlarne con il parroco.
Costituzione entro 15 ottobre 2017!
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